La svolta del nuovo codice degli appalti si chiama fiducia. Una parola chiave (richiamata all’articolo 2 de nuovo testo) che, tradotta, significa una ampia discrezionalità per i funzionari pubblici nel gestire le procedure di gara. Ovviamente non si tratta di una delega al buio, ma rispetto al passato viene definito un perimetro di quei comportamenti “irregolari” che potevano portare alla cosiddetta “paura della firma”.
Il testo del nuovo schema, approvato in Coniglio dei ministri, dovrebbe vedere la luce il 1 aprile 2023, dopo l’iter parlamentare. Una svolta importante tenuto conto che il 2023, l’assegno del Pnrr per lì’Italia ammonta a 57 miliardi. Su 230 miliardi di finanziamento del Piano, 120 miliardi sono dedicati alle infrastrutture: una circostanza che deve far riflettere sugli adeguamenti agli aumenti del costo delle materie prime (almeno il 35%)
LA SFOLTITA A COMMI E ALLEGATI
Ma quali sono le novità? Prima di tutto, è stato sfoltito il testo riducendo il numero dei commi e delle parole (un terzo), pur lasciando inalterato gli articoli (229) anche se in buona parte riscritti. Del nuovo Codice fano parte 35 allegati, molti dei quali di poche pagine, che riducono di due terzi l’«enciclopedia» attuale.
Infatti, oltre ai 25 allegati del vigente codice, assorbiranno i 47 «annessi» delle tre direttive comunitarie da attuare, le 17 linee guida ANAC e 15 regolamenti ancora vigenti, al- cuni dei quali di dimensioni molto ampie (per i contratti del Ministero della difesa, i 100 articoli so- no ridotti a poco più di 10). Il codice sarà «autoesecutivo»: in pratica un unico mezzo cui ciascun addetto ai lavori dovrà fare riferimento senza perdersi nella giungla dei provvedimenti attuativi.
LE CONDOTTE DEI DIPENDENTI PUBBLICI
Il perno del Codice, come detto, si fonda sulla «discrezionalità» che non significa una fiducia al buio ma favorisce e valorizza l’iniziativa e l’autonomia decisionale dei funzionari pubblici: «Con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l’acquisizione e l’esecuzione delle prestazioni e secondo il principio del risultato». Per questo motivo è stato definito il perimetro di quei comportamenti da evitare: ai fini della responsabilità amministrativa «costituisce colpa grave la violazione di norme di diritto e degli autovincoli amministrativi, nonché la palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e l’omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste nell’attività».
In tale condotta non rientra la violazione o l’omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti. Il vero nemico da abbattere, insomma, è la burocrazia difensiva che, come ha scritto la Corte Costituzionale (sentenza 8/2022) è «fonte di inefficienze e immobilismo».
Qualche esempio concreto di novità. Per tutti gli appalti sotto soglia – la grandissima parte delle procedure – sono stati eliminati i tempi morti di attesa tra aggiudicazione e contratto e tra eventuale ricorso e contratto. Per essere più chiari, non sarà più necessario attendere 35 giorni dopo l’aggiudicazione o restare «sospesi» fino all’udienza in caso di ricorso, perchè l’ente potrà procedere alla stipula del contratto.
LE PROGETTAZIONI DA TRE A DUE
E ancora c’è la riduzione delle progettazioni delle opere pubbliche, dagli attuali tre livelli ai due: un progetto di fattibilità tecnica ed economica (Pfte) e un progetto esecutivo, specificando gli scopi della progettazione e snellendo così le procedure di verifica e validazione dei piani.
Altra novità, il Rup: tale sigla che spesso si confonde con quella che identfica il responsabile del procedimento amministrativo, individua il «Responsabile unico di progetto» delle procedure di lavori pubblici, nonchè di forniture e servizi. Il testo prevede la possibilità di nominare un responsabile per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile per la fase di affidamento.
Tale opzione presenta il vantaggio di evitare un’eccessiva concentrazione in capo al RUP di compiti e responsabilità direttamente operative, spesso di difficile gestione nella pratica. In caso di nomina dei responsabili di fase, infatti, rimangono in capo al RUP gli obblighi di supervisione, coordinamento, indirizzo e controllo.
ADDIO AI 35 GIORNI DI ATTESA
I tempi. Il nuovo testo fissa dei termini per concludere le procedure – parliamo delle gara con il criterio dell’offerta economica più vantaggiosa che dai 4 mesi delle procedure negoziate senza pubblicazione del bando ai 10 mesi per le procedure ristrette passando dai 9 per quelle «aperte»; termini che si riducono rispettivamente a 3 e 6 per le procedure con il criterio del minor prezzo. I termini decorrono dalla pubblicazione del bando di gara o dall’invio degli inviti a offrire, fino all’aggiudicazione alla miglior offerta, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso salvo un provvedimento cautelare del giudice.
I RINCARI DELLE MATERIE PRIME E IL GOLD PLATING
«I rincari sono affrontati con norme – che prevedono sia la rinegoziazione con la “conservazione dell’equilibrio contrattuale” (art. 9) sia l’obbligatorietà della revisione prezzi (art. 60)». E ancora: l’abbattimento del gold plating (e cioè il rispetto del divieto di aggravamento degli oneri per le imprese in raffronto alla disciplina dettata dalle direttive europee) è stato raggiunto riscrivendo «la disciplina sulle esclusioni interamente ispirata a trovare una raccordo più avanzato tra interesse pubblico e principi di concorrenza».
IL FASCICOLO INFORMATICO DELLE IMPRESE
La digitalizzazione (cui è dedicata l’intera parte II del libro I del testo) non è un opzione ma una necessità. Nella relazione di accompagnamento al nuovo Codice degli appalti, firmata dal presidente del Consiglio di Stato, Franco Frattini, si fa riferimento a una rivoluzione digitale cui è dedicata una capo del nuovo testo. Viene infatti imposta la digitalizzazione a tutto il ciclo vita dei contratti pubblici, che inizia con la programmazione (CUP) e l’assegnazione del CIG fino a ricomprendere le attività riferite alla conclusione e poi all’esecuzione del contratto.
Inoltre, si prevede che l’attività venga svolta senza l’inserimento di documenti in formato «pdf», ma con l’acquisizione diretta dei dati dalle banche dati esistenti (machine to machine). Le imprese potranno contare su un «fascicolo informatico» in cui inserire tutta la documentazione di partecipazione alle gare senza necessità di riproporle ad ogni procedura.
LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE CON “IA”
Inoltre, le stazioni appaltanti potranno ricorrere, ove possibile, e in base al tipo di procedura di affidamento da realizzare, a procedure automatizzate nella valutazione delle offerte anche sfruttando tecnologie innovative, compresa l’intelligenza artificiale. Roba da fantascienza? Indubbiamente mettere in «linea» tutto il sistema delle pubbliche amministrazione richiederà tempo e soprattutto impegno. Ma soprattutto richiederà non pochi investimenti per assicurare la formazione del personale addetto, garantendone il costante aggiornamento e formazione alle nuove procedure digitali, nonchè l’acquisto di dispositivi e di software.